Trattamento speciale per l'edilizia

Di cosa si tratta:

Il trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia

è una prestazione riservata ai lavoratori del settore dell'edilizia che sono stati licenziati, quando si verificano:
  • cessazione dell'attività aziendale;
  • ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative;
  • riduzione di personale.
Tale trattamento non è più riconosciuto nei confronti di chi si dimette volontariamente, ma soltanto in caso di licenziamento (fanno eccezione le lavoratrici in maternità).

I requisiti

Per ottenere il trattamento speciale il lavoratore, nei due anni precedenti la data del licenziamento, deve far valere:
  • almeno 10 contributi mensili o 43 contributi settimanali per il lavoro prestato nel settore dell'edilizia;
  • l'iscrizione nelle liste dei disoccupati.

L'importo

Al lavoratore spetta, per i primi 12 mesi dell'anno il 100% del trattamento di Cassa integrazione straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento, nei limiti di un importo massimo mensile stabilito dalla legge. Per i periodi successivi spetta l'80% di tale importo.
Il trattamento è pagato ogni mese dall'Inps ed è corrisposto per 90 giorni.
In presenza di particolari requisiti può durare anche 18 o 27 mesi. 

La domanda e la decorrenza

La domanda va presentata all'Inps entro due anni dalla data del licenziamento sugli appositi moduli reperibili presso le Sedi.
Il trattamento decorre:
  • dal primo giorno di disoccupazione nel caso in cui l'iscrizione nelle liste dei disoccupati avvenga entro i sette giorni successivi a quello di licenziamento;
  • dal giorno di iscrizione nelle liste dei disoccupati negli altri casi.
Il trattamento si interrompe quando il lavoratore:
  • ha percepito tutte le giornate di trattamento speciale;
  • viene avviato ad un nuovo lavoro;
  • viene cancellato, per qualunque motivo, dalle liste dei disoccupati;
  • diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità).